Comune di Macerata Feltria
Provincia di Pesaro e Urbino
Antica Pitinum Pisaurense

Modalità iscrizione albo giudici popolari

Posizione originale: Uniurp.it
Classificazione: Iscrizione albo giudici popolari - Livello 1 - Provincia di Pesaro e Urbino
Data ultima modifica: ven 02 nov 2007 15:00:38 CET

AGGIORNAMENTO BIENNALE ALBO GIUDICI POPOLARI DELLA CORTE D’ ASSISE E DELLA CORTE D’ ASSISE D’ APPELLO

Norma di riferimento: legge 10.04.1951 n. 287
Gli articoli della norma di riferimento, riportati tra parentesi nel testo sottostante, possono essere consultati dal sito del Comune (www.comune.fermignano.pu.it) alla voce Area Amministrativa – Servizi Demografici – ufficio elettorale
I giudici popolari sono cittadini chiamati a comporre la Corte di Assise o la Corte di Assise di Appello insieme ai giudici togati. (artt. 3 e 4)
I loro nominativi sono estratti a sorte da apposite liste tenute presso le rispettive Corti (artt. da 22 a 25). Dette liste, istituite con l’entrata in vigore della norma di riferimento, sono aggiornate con cadenza biennale attraverso elenchi redatti dalla Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari.
Ai fini dell’ aggiornamento degli elenchi, ogni anno dispari, il sindaco invita, con apposito manifesto, tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti (1)e non si trovano nelle condizioni di incompatibilità (2)con l’ ufficio a chiedere, entro il mese di luglio, l’ iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di corte di assise o di corte di assise di appello. (art. 21)
Entro il mese di agosto dello stesso anno, la Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari forma due elenchi nei quali, oltre ad inserire chi ha fatto domanda, iscrive d’ ufficio tutti coloro che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla legge e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità (2).
Sono interessati all’ aggiornamento del corrente anno i nati dal 1 agosto 1975 al 31 luglio 1977.
L’ ufficio di giudice popolare è obbligatorio ( art. 11) e viene assunto e svolto secondo quanto previsto dagli artt. da 26 a 36
- - - - - - - - - - -
(1)Requisitii per la iscrizione ( art. 9 e 10)
A) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
B) buona condotta morale;
C) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
Sono interessati all’ aggiornamento i residenti nel Comune che nel bimestre di riferimento compiono i 30 anni d’ età.
D) titolo finale di studi: scuola media di primo grado per la Corte d’ Assise;
titolo finale di studi : scuola media di secondo grado per la Corte d’ Appello .
(2)Condizioni di incompatibilità( art. 12)
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
A) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
B) gli appartenenti alle forze armate dello stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo stato in attività di servizio;
C) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Pagine correlate

 
© 2005-2013 Comune di Macerata Feltria - Gestito con docweb - [id]