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Avviso pubblico per la Concessione dei Buoni Casa

Entro il 6 Maggio 2019 si possono presentare le domande di contributo per l’acquisto della prima abitazione (cd. buoni casa), previsti dal Piano regionale di edilizia residenziale, triennio 2014/2016, approvato dalla Regione con D.A.C.R. n. 45 del 27/12/2016 (linea di intervento B.3).

I fondi disponibili in ambito regionale ammontano ad € 2 milioni e verranno utilizzati per la concessione di n. 80 buoni casa da € 25 mila ciascuno.

Tali fondi sono destinati, per € 1.500.000,00,a soddisfare le richieste inserite nella graduatoria regionale di carattere generale; e per i rimanenti € 500.000,00 a soddisfare le richieste inserite nella graduatoria speciale di carattere regionale.

Chi può fare domanda (da far pervenire entro e non oltre il 6 Maggio 2019)

- famiglie, anche composte da una sola persona;

- le altre formazioni sociali di cui alla legge 20.5.2016, n. 76 (unioni civili tra persone dello stesso sesso; convivenze di fatto).

Requisiti soggettivi dei richiedenti

Possono presentare domanda le persone possesso dei seguenti requisiti soggettivi previsti dall’art. 18 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 36, e s.m.i.:

a) Essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente all’Unione europea, ovvero cittadini di Stati che non aderiscono all’Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;

b) Avere la residenza o prestare attività lavorativa nell’ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi ovvero essere cittadini italiani residenti all’estero che intendono rientrare in Italia;

c) Non essere titolari di una quota superiore al 50% del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili.

Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell’abitazione per effetto di provvedimenti giudiziari.

(Ai sensi dell’art. 2, co. 2, della l.r. n. 36/2005, per abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare si intende quella con superficie utile calpestabile non inferiore a: mq 30 per un nucleo familiare composto da una persona; mq 45 per un nucleo familiare composto da due persone; mq 54 per un nucleo familiare composto da tre persone; mq 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone; mq 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone; mq 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone);

d) Avere un reddito del nucleo familiare calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore ad € 39.701,19.

Se al momento della presentazione della domanda il/i richiedente/i intenda/intendano costituire un nucleo familiare autonomo rispetto alla/e famiglia/e di origine con la quale risiede/risiedono, il requisito è soddisfatto se il valore ISEE della/e famiglia/e di origine non supera € 47.641,42 (€ 39.701,19 x 1,20).

(Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c, della L.R. 36/2005 per nucleo familiare del richiedente si intende quello composto da: coniuge non legalmente separato; soggetti con i quali convive e soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF ad eccezione dei componenti che – escluso il coniuge non legalmente separato – intendano costituire un nucleo familiare autonomo. Non fanno parte del nucleo familiare del richiedente le persone che convivano con lui per motivi di lavoro);

e) Non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l’alloggio non sia più utilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

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