• Piano provvisorio contenente le prime misure in materia di prevenzione della corruzione
Approvato con deliberazione di G.C. n. 27/2013 in attuazione dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, che recita testualmente:
“8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.”
Termine differito con D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e relativa legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, che all’art. 34-bis, comma 4, ha previsto quanto segue “in sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è differito al 31 marzo 2013”;