Secondo la legge 27 dicembre 2001, n.459 (articolo 20, comma 1-bis, introdotto dall’art. 2, comma 37, lettera f), della legge 6 maggio 2015, n. 52), e del Dpr 2 aprile 2003, n.104 (articolo 22), gli elettori residenti negli Stati con cui l’Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisce le condizioni per l’esercizio del voto per corrispondenza avranno diritto – presentando apposita istanza alla competente autorità consolare, corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l’avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio – a ottenere il rimborso del 75% del costo dello stesso biglietto riferito alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo oppure riferito alla classe turistica per il trasporto aereo.
Pagina aggiornata il 23/05/2025