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MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 - DA lunedì 15 marzo a martedì 6 Aprile 2021

Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19.

In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.
 Il testo prevede, tra l’altro, per tutto il periodo indicato:


•    l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione;


•    l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;


•    la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.

 

Si prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.


Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.


Infine, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.

 

Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30

 

Ordinanza ministeriale 13 marzo 2021 - Minure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regione Marche e Provincia autonoma di Trento

 

 

ZONA ROSSA

 

SPOSTAMENTI

• È vietato ogni spostamento, sia nel proprio Comune che verso altri Comuni, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

• Vietati gli spostamenti da una Regione all’altra.

• È consentito lo spostamento per il rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza.

 

BAR E RISTORANTI

• Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

• Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.

• Fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto .Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.

 

ATTIVITÀ COMMERCIALI

• Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali.

• Chiusi i mercati, ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

• Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

 

SERVIZI ALLA PERSONA

• Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona ad eccezione delle lavanderie, tintorie e servizi pompe funebri.

• Chiusi barbieri e parrucchieri.

 

ATTIVITÀ LAVORATIVA

• I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza.

 

SCUOLA

• Chiusura e didattica a distanza per tutte le scuole di ogni ordine e grado.

 

ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA

• Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e dal CIP. Sospese le attività nei centri sportivi.

• Resta consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale.

 

MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA

• Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.

 

 

FAQ: https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638

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