La concessione della cittadinanza può essere richiesta da un cittadino straniero che si trovi in una delle condizioni previste dalla legge rivolgendosi alla Prefettura a cui va presentata l’istanza predisposta dal Ministero dell’Interno.
I casi più ricorrenti di acquisto della cittadinanza italiana sono i seguenti :
• La concessione della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio avviene mediante emanazione del decreto da parte del Prefetto;
• La concessione della cittadinanza italiana per residenza avviene mediante emanazione del decreto da parte del Presidente della Repubblica.
Quando la pratica di cittadinanza ha avuto esito positivo, la Prefettura provvede alla notifica del decreto all'interessato.
Ricevuta la notifica del decreto di concessione della cittadinanza da parte della Prefettura, l'iter si conclude con il giuramento di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi dello Stato italiano da effettuarsi presso il Comune di residenza.
Il giuramento deve avvenire entro sei mesi dalla notifica del decreto di concessione della cittadinanza italiana.
Si rammenta che, se l’interessato non presta il giuramento entro 6 mesi dalla data di notifica, il decreto di concessione della cittadinanza non ha nessun effetto. Ciò vuol dire che decorso quel periodo, il decreto non avrà più validità.
In caso di figli minori conviventi: il riconoscimento della cittadinanza italiana comporta l’automatico acquisto della cittadinanza italiana anche ai figli minori alla data dell’acquisto della cittadinanza da parte del genitore e con esso conviventi. (Legge 91/1992, art. 14).
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