Proventi per violazioni Codice della Strada

L’art.142, comma 12 quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 prevede per tutti gli Enti locali l’obbligo di rendicontare, entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, i proventi relativi alle violazioni del Codice della strada dell’esercizio precedente.

Le recenti modifiche normative al predetto art 142, comma 12 quater, del Decreto Legislativo n. 285/92 apportate dal Decreto Legge n. 121 del 10 settembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 156 del 9 novembre 2021, hanno introdotto l’obbligo, in capo a ciascun ente locale, di pubblicare la relazione sui proventi in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione.

 

Certificazione Anno 2021

Certificazione Anno 2022

 

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