• Piano provvisorio contenente le prime misure in materia di prevenzione della corruzione 

 

Approvato con deliberazione di G.C. n. 27/2013 in attuazione dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, che recita testualmente:

“8. L'organo di indirizzo politico,  su  proposta  del  responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di  ogni  anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione,  curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.  L'attività di elaborazione  del  piano  non  può  essere  affidata  a  soggetti estranei  all'amministrazione.  Il  responsabile,  entro  lo   stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare  e  formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare  in  settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività  a  rischio  di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di  cui al comma 11. La  mancata  predisposizione  del  piano  e  la  mancata adozione delle  procedure  per  la  selezione  e  la  formazione  dei dipendenti    costituiscono    elementi    di    valutazione    della responsabilità dirigenziale.”

Termine differito con D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e relativa legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, che all’art. 34-bis, comma 4, ha previsto quanto segue “in sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è differito al 31 marzo 2013”;

 

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