Bandi di gara e contratti
Articolo 37 - D.Lgs. n. 33/2013
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.
- Avviso di preinformazione
- Delibera a contrarre (articolo 37, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013)
- Avvisi, bandi e inviti (articolo 37, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013 e articolo 66 D.Lgs. n. 163/2006)
- Avvisi sui risultati della procedura di affidamento (articolo 37, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013 e articoli 65 e 66 D.Lgs. n. 163/2006)
- Avvisi sistema di qualificazione
- Informazioni sulle singole procedure (articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e articolo 3 della delibera AVCP n. 26/2013): la pubblicazione delle informazioni relative alle singole procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012, prevede che le stesse siano pubblicate dalle PA in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto, tale da consentire l'analisi e la rielaborazione dei relativi dati, anche a fini statistici. In particolare, le stazioni appaltanti, sono tenute a pubblicare: la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate. Tale pubblicazione deve essere effettuata in conformità alle disposizioni della deliberazione 26 del 22 maggio 2013 e alle ''Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012''. Lo standard aperto da utilizzare per la pubblicazione, individuato dall'Autorità, è il formato XML. La pubblicazione delle informazioni relative all'anno precedente, deve essere effettuata entro il 31 gennaio.